Voto domiciliare per elettori affetti da infermità

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora

Descrizione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del D.L. 1/2006, convertito dalla L. 22/2006, modificato dalla L. 46/2009) sono previste in favore degli elettori " affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravità infermità che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione dimorino nell'ambito territoriale del Comune stesso di iscrizione elettorale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

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Pagina aggiornata il 13/11/2023